Circolari del mese di marzo 2023
1. Circolare del 1° marzo 2023 – Definizione delle irregolarità formali (art. 1 comma 166 ss. della L. 197/2022) – Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti
L’art. 1 commi 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022.
Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023).
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.3.2024.
La circolare dello Studio illustra la nuova sanatoria introdotta dalla legge di bilancio 2023.
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2. Circolare del 6 marzo 2023 – La comunicazione all’agenzia delle entrate dei crediti d’imposta energetici maturati nel 2022
Gli artt. 2, comma 5, DL n. 144/2022 c.d. “Decreto Aiuti-ter” e 1, comma 6, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, prevedono che entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati devono inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione contenente l’importo del credito maturato nel 2022:
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 6, DL n. 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022;
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, DL n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1 e 2, DL n. 176/2022, relativi al mese di dicembre 2022;
- crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante ex art. 2, DL n. 144/2022 effettuato nel quarto trimestre 2022.
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3. Circolare del 30 marzo 2023 – Definizioni delle pendenze tributarie ex L. 197/2022 – Novità del DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”)
Con il DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”), pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76 e in vigore dal 31.3.2023, sono state apportate alcune modifiche alle definizioni delle pendenze tributarie introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), che prendono il nome di “tregua fiscale”.
In diverse ipotesi sono stati posticipati i termini per aderire alle varie definizioni e/o per pagare gli importi o la prima rata.
Non sono stati ampliati i criteri di accesso alla definizione né le fattispecie che è possibile definire.
Unica eccezione è rappresentata dalla conciliazione agevolata, possibile non più per i processi pendenti all’1.1.2023 ma per quelli pendenti al 15.2.2023.
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4. Circolare del 31 marzo 2023 – Definizione delle liti pendenti
La definizione delle liti pendenti consente di definire le liti pendenti all’1.1.2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Di norma la definizione ha come effetto lo stralcio di sanzioni e interessi, però se all’1.1.2023 il contribuente:
- ha depositato il ricorso, c’è un abbattimento del 10% delle imposte;
- ha vinto in primo grado, c’è un abbattimento del 60% delle imposte;
- ha vinto in secondo grado, c’è un abbattimento dell’85% delle imposte;
- ha sempre vinto e il processo pende in Cassazione, c’è un abbattimento del 95% delle imposte.
Ove la lite riguardi solo sanzioni non collegate al tributo, ci può essere lo stralcio del 60% (se non c’è sentenza o c’è ma è negativa) o dell’85% (se il contribuente ha vinto).
La definizione ha costo zero se la lite riguarda sanzioni collegate al tributo e il tributo, in qualsiasi modo, è stato pagato o definito.
Il DL 34/2023 posticipa sia il termine per pagare le somme (o la prima rata) sia il termine per presentare la domanda di definizione dal 30.6.2023 al 30.9.2023.
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