Circolari del mese di maggio 2023
1. Circolare del 2 maggio 2023 – Bilancio 2022 e determinazione dell’IRES e dell’IRAP – Richiesta documentazione
Per la redazione del bilancio al 31.12.2022, è necessario a predisporre i seguenti documenti e informazioni, che servono anche per il calcolo delle imposte IRES ed IRAP, sia correnti che differite.
E’ opportuno rammentare che:
- il bilancio richiede la comparazione delle poste tra gli ultimi due esercizi (2022 e 2021), con la evidenziazione di eventuali poste riclassificate da un esercizio all’altro;
- a partire dal 2016 le società che redigono il bilancio in forma ordinaria devono predisporre il Rendiconto finanziario, con evidenza dei dati comparativi dell’esercizio precedente.
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2. Dati e informazioni e documentazione per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi 2023 per l’anno 2022
Stante le previste prossime scadenze per il versamento delle imposte dovute in conseguenza dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022 riteniamo utile fornire una breve informativa circa l’adempimento di prossima scadenza
Come di consueto, – per agevolare il reperimento della documentazione necessaria a elaborare il suo dichiarativo fiscale – forniamo una pratica GUIDA che ha la funzione di illustrare le principali novità fiscali con riferimento all’anno d’imposta 2022 e l’aiuterà a “non dimenticare” ciò che ci necessita e che ci consente di poter rendere, con la massima attenzione e diligenza, la nostra prestazione professionale.
Per facilitare la trasmissione al nostro Studio dei documenti potrete stampare e compilare (oppure molto più semplicemente compilare a video) la nota di consegna della documentazione, anche con il nostro ausilio qualora lo ritenesse necessario, inoltrando, poi, allo Studio sia tale nota che la documentazione (anche in copia digitale mediante e-mail).
Inoltre, stante la rilevante novità già introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2020, che consente la detrazione fiscale del 19% per alcuni oneri solo se gli stessi sono stati pagati con un sistema tracciabile qualora non fosse reperibile, temporaneamente, la prova dell’utilizzo di un metodo di pagamento tracciabile, è stata da noi predisposto un testo di autocertificazione qui allegato (compilabile anche a video). Sin troppo evidentemente, tale autocertificazione occorre allo Studio per poter tener conto di tali oneri detraibili. Lei dovrà, tuttavia, tener presente che in caso, di successivo controllo e verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria, sarà necessario avere la prova documentale del pagamento tracciabile che Lei dovrà, quindi, indispensabilmente reperire, ai fini del riconoscimento della detrazione IRPEF e per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per le indebite detrazioni d’imposta fruite.
Infine, riteniamo utile per operare la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’IRPEF scaricare la scheda che può – dopo essere stata stampata – essere sottoscritta, e che dovrà essere inoltrata allo Studio unitamente alla documentazione utile per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi.
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3. Circolare del 18 maggio 2023 – IMU – Versamento della prima rata entro il 16.6.2023
La prima rata dell’IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16.6.2023, mentre la seconda rata, a saldo e conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero 2023, va versata entro il 16.12.2023.
Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16.6.2023.
La circolare che segue fa “il punto” sulla imminente scadenza di versamento prevista, come già scritto, per il prossimo 16 giugno 2023.
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4. Circolare del 30 maggio 2023 – Dichiarazioni IMU e IMU ENC per gli anni 2021 e 2022 – Termine del 30.6.2023
L’art. 1 co. 769 della L. 27.12.2019 n. 160 disciplina gli obblighi di presentazione della dichiarazione IMU. Previsioni ad hoc sono inoltre disposte per la dichiarazione IMU degli enti non commerciali dal successivo co. 770.
Entro il 30.6.2023 i soggetti passivi IMU (compresi gli enti non commerciali) devono presentare la dichiarazione:
- relativa all’anno 2022;
- relativa all’anno 2021 (in ragione della proroga prevista, da ultimo, dall’art. 3 co. 1 del DL 198/2022).
Per la presentazione della dichiarazione IMU sono stati approvati nuovi modelli mediante:
- il DM 29.7.2022, per i soggetti passivi IMU “ordinari”;
- il DM 4.5.2023, per gli enti non commerciali.
L’art. 1 co. 769 della L. 27.12.2019 n. 160 disciplina gli obblighi di presentazione della dichiarazione IMU. Previsioni ad hoc sono inoltre disposte per la dichiarazione IMU degli enti non commerciali dal successivo co. 770.
Entro il 30.6.2023 i soggetti passivi IMU (compresi gli enti non commerciali) devono presentare la dichiarazione:
- relativa all’anno 2022;
- relativa all’anno 2021 (in ragione della proroga prevista, da ultimo, dall’art. 3 co. 1 del DL 198/2022).
Per la presentazione della dichiarazione IMU sono stati approvati nuovi modelli mediante:
- il DM 29.7.2022, per i soggetti passivi IMU “ordinari”;
- il DM 4.5.2023, per gli enti non commerciali.